Avere un’auto implica degli obblighi per tutti i guidatori, non solo quelli di pagare l’assicurazione e di viaggiare in sicurezza.
Spesso si sottovalutano tutte le operazioni di contorno che sono comunque obbligatorie e quindi necessarie da parte di tutti. Queste rientrano in un pacchetto più amplio che deve essere la regola base per tutti coloro che sono alla guida.
Non solo quindi la normativa vigente in materia e tutti i cambiamenti che nel tempo intercorrono ma anche le operazioni che devono essere integrate e anche quelle insospettabili che nessuno conosce ma che, di fatto, sono comunque obbligatorie.
Se non lo fai ti multano: attenzione alla novità
Tra i vari cambiamenti che riguardano il comparto auto c’è quello relativo alle norme da adottare per la sicurezza su strada. Tra le più importanti e generalizzate, che spesso vengono ignorate, vi è la specifica che riguarda la necessità di cambiare gomme in relazione alla stagione.
Chi infatti si trova a procedere su strada dovrà avere per un dato periodo quelle che sono le gomme invernali e per un altro quelle estive. Ci sono anche i modelli da poter adottare tutto l’anno ma si tratta comunque di prodotti specifici. Al momento quindi tutti sono obbligati ad effettuare un cambio, con le gomme obbligatorie fino al 15 aprile 2025 di tipo invernale.
Non si tratta di un consiglio ma di un obbligo, quindi coloro che non lo rispettano si trovano ad incorrere in sanzioni amministrative. La legge prevede l’obbligo di gomme invernali o di catene da neve a bordo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno. Questo permette di guidare con grande sicurezza, di avere tutto il necessario per affrontare l’inverno e il suo clima, sia che ci si trovi in città di fronte a strada ghiacciata e molto piovosa, sia che ci si trovi in montagna, con neve o altre condizioni avverse.
Coloro che circolano sprovvisti di gomme adeguate vanno incontro a multe salate, fino a 169 nel contesto urbano, fino a 338 euro nel contesto fuori dal centro urbano e fino a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene. Inoltre, il Codice della Strada prevede che: “Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.”.
Quindi, laddove vi sia un controllo, constata la violazione, l’agente può stabilire per ragioni di sicurezza anche il fermo del veicolo fino a quando non sarà dotato di gomme adeguate, con una decurtazione di 3 punti dalla patente e una sanzione aggiuntiva di 84 euro.